Art. 1.

      1. L'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 27. - La responsabilità penale è personale.
      L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
      La pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, assicura la giusta punizione del reo per il fatto commesso e la prevenzione generale e speciale del reato e deve tendere, con la collaborazione del condannato, alla sua rieducazione. Sono stabiliti con legge i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale.
      Non è ammessa la pena di morte.
      La legge determina, secondo princìpi conformi alle disposizioni di cui al presente articolo, le finalità e le modalità delle misure di sicurezza».